Monteroni d'Arbia:polizia municipale, Codice della Strada,

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I Servizi >> polizia municipale >> Codice della Strada >>ricorsi ai verbali del codice della strada


ricorsi ai verbali del codice della strada





Un cittadino che riceve un verbale di violazione che prevede una sanzione amministrativa può opporsi facendo ricorso all'autorità amministrativa o giudiziaria, chiedendo che siano valutate le sue ragioni.
Il ricorso è uno scritto con il quale il conducente di un veicolo o la persona obbligata in solido (proprietario), chiarisce i motivi per i quali ritiene ingiusta o errata la contestazione della violazione alle norme del Codice della Strada nei suoi confronti.

RICORSO AMMINISTRATIVO AL PREFETTO
Il ricorso al Prefetto è alternativo al ricorso al Giudice di Pace.
Deve essere presentato dal trasgressore o dal soggetto obbligato in solido entro 60 giorni (non 2 mesi) dalla data della contestazione o notificazione del verbale, in carta libera, direttamente o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno al Prefetto oppure presso l'ufficio Polizia Municipale che provvederà ad inoltrarlo al Prefetto.
In tale ricorso dovrà essere indicata chiaramente la volontà di rivolgersi al Prefetto, non verranno pertanto considerate ricorsi, a norma del vigente Codice della Strada, richieste indirizzate, per esempio, al Sindaco, al Comandante, ecc.
Non è ammesso il ricorso nel caso sia stato provveduto al pagamento in misura ridotta del verbale oggetto del ricorso stesso.
Il Prefetto esamina il ricorso e decide in base alle motivazioni ed alle prove in esso contenute.
- Ricorso non accolto: il Prefetto emette una ordinanza - ingiunzione con la quale stabilisce una sanzione pecuniaria pari al doppio della sanzione originale;
- Ricorso accolto: il Prefetto emette una ordinanza con la quale stabilisce l'archiviazione (annullamento) del verbale di accertamento di violazione che estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia le eventuali sanzioni accessorie - es. sequestro del veicolo e/o sospensione della validità della patente di guida.
I termini entro i quali il Prefetto deve emettere ordinanza ingiunzione per il pagamento è di 120 giorni dalla data in cui pervengono dall'organo accertatore il verbale, gli atti e le informazioni utili alla decisione, salvo eventuale interruzione dovuta alla richiesta di audizione dell'interessato.
Decorso tale termine senza che sia stato adottata ordinanza il ricorso si intende annullato.
Il provvedimento deve essere notificato entro 150 giorni dalla sua adozione.
Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento l'interessato può proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (60 giorni se l'interessato risiede all'estero) al Giudice di Pace di Siena.
Riassumendo si può chiedere l'intervento del Giudice di Pace o subito in alternativa al ricorso al Prefetto o dopo il decreto ingiuntivo del Prefetto. Nel primo caso si contesta il verbale di violazione nel secondo caso si contesta il decreto del Prefetto.

RICORSO GIURISDIZIONALE AL GIUDICE DI PACE
Il ricorso al Giudice di Pace avverso il verbale di accertamento è alternativo al ricorso al Prefetto. Deve essere presentato dal trasgressore o dal soggetto obbligato in solido entro 60 giorni (non 2 mesi) dalla data della contestazione o notificazione del verbale.
Deve essere depositato presso la cancelleria del GIUDICE DI PACE di Siena strada Massetana Romana, 56 -SIENA- direttamente dal ricorrente o da un suo procuratore legale, oppure spedito entro lo stesso termine con plico raccomandato (cfr Cassazione).
Non è ammesso il ricorso nel caso sia stato provveduto al pagamento in misura ridotta del verbale oggetto del ricorso stesso.
Innanzi al giudice di pace non è necessaria l'assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice.
Occorre precisare che si apre una "causa" vera e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile; il ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali sopra accennate. Nella maggioranza dei casi, inoltre, l'autorità che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà assistita da un legale: è un elemento di cui occorre tener conto sia per l'elaborazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per la previsione delle possibili spese in caso di sconfitta nella causa.
Il Giudice di pace accoglie il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierlo solo in parte, modificando, ad esempio l'entità della sanzione;
oppure respinge il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente. In tal caso può determinare a carico di quest'ultimo, oltre alla sanzione che il giudice determina in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche alle spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte.
La sentenza del Giudice di Pace è appellabile al Tribunale del luogo della commessa violazione in composizione monocratica e successivamente ricorribile per Cassazione.

RUOLI
Se la sanzione non è stata pagata, il servizio riscossione tributi di Siena emette la cartella esattoriale.

Domande frequenti

§ Arriva la cartella esattoriale ma la sanzione è stata pagata
Per prima cosa deve essere verificata sulla ricevuta la data di pagamento della sanzione:
- se il versamento è posteriore a 60 gg. dalla data di notifica la cartella esattoriale è interamente dovuta (art. 203, comma 3, Codice della strada)
- se il versamento è stato effettuato entro 60 gg. dalla data di notifica, va chiesta la discarica della cartella all'ufficio Polizia Municipale
§ Quando chiedere l'annullamento della cartella esattoriale
La legge prevede che si possa presentare domanda - personalmente o tramite posta - di annullamento in caso di:
decesso dell'intestatario della cartella (allegare il certificato di morte);
titolo esecutivo (verbale di accertamento) non correttamente notificato ;
§ Fare ricorso contro la cartella esattoriale
L'autorità competente è il Giudice di Pace e il ricorso può essere presentato solo per motivi di regolarità della notifica o dell'iter procedurale relativo alla formazione del ruolo. E' tardiva e quindi non ricorribile ogni eccezione di merito.
La materia è regolata dagli artt. 22 e 23 della L. 24.11.1981, n. 689. Il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace di Siena strada Massetana Romana, 56 -Siena-direttamente dal ricorrente o da un suo procuratore legale, oppure spedito con plico raccomandato entro 30 giorni dalla notifica.
§ Come presentare ricorso al preavviso di sosta
Nei confronti del cd. preavviso di violazione (cioè l'atto lasciato sul parabrezza del veicolo in sosta) non è ammesso subito il ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. L'interessato deve attendere la notifica del verbale. Dalla data di notifica decorre il termine per l'eventuale ricorso.
§ Come rateizzare una sanzione amministrativa
La normativa vigente non ammette in alcun caso la rateizzazione della sanzione prevista per l'oblazione del Codice della strada a beneficio di soggetti che, chiedendo di effettuare il pagamento in misura ridotta, assumano di versare in condizioni di disagio economico.
Potrebbe concludersi diversamente solo in caso di ordinanza ingiunzione del Prefetto o sentenza del Giudice di Pace.
§ Cos'è la lettera di preavviso di fermo del veicolo
Il fermo amministrativo del veicolo rappresenta l'ultima fase della procedura esecutiva prevista dalla Legge per il recupero dei crediti derivanti da obbligazioni previste dalla Legge stessa (tasse, imposte, mancato pagamento di violazioni, ecc.). In tale fase non è più possibile effettuare ricorso o appello. Chi riceve la notifica dell'avviso di fermo ha 20 giorni di tempo per provvedere al versamento del debito scaduto dopodiché, senza altro avviso, l'Ente concessionario provvede ad iscrivere al P.R.A. il fermo. Una volta iscritto, il fermo del veicolo può essere cancellato (andando al P.R.A.) solo dal diretto interessato, a suo onere, dopo il pagamento del debito.
§ Gli effetti dell'iscrizione del fermo amministrativo
Divieto di circolazione del veicolo (secondo il Codice della Strada per circolazione si intende, oltre al movimento anche la fermata e la sosta sulla strada o area di uso pubblico)
Facoltà delle Compagnie Assicuratrici di esercitare diritti di rivalsa sull'assicurato in caso di sinistro accaduto in violazione del provvedimento di fermo.

 




533.ModelloRicorsoPrefetto.doc




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