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Venerdì, 04 Giugno 2021 15:28

Scadenza versamento acconto IMU 2021

Si informa che il 16 giugno scade il versamento della prima rata dell'IMU 2021.

Con Delibera del CC n. 6 del 4.3.2021 sono state confermate per l'anno 2021 le aliquote deliberate per l'anno 2020.


Il versamento dovrà essere effettuato mediante il modello F24, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241; è possibile effettuare il CALCOLO ON LINE con il calcolatore predisposto per effettuare in automatico la compilazione e la stampa del modello F24 e del modello F24 semplificato. Gli enti pubblici effettuano il versamento mediante modello “F24EP”.


Di seguito alcune novità contenute nella Legge n. 178 del 30.12.2020, nonché nelle disposizioni emanate a livello nazionale a causa dell’emergenza COVID-19 (D.L. n. 34/2020, D.L. n. 104/2020):

Esenzioni dalla I rata dell’IMU (art. 1 comma 599 L. 178/2020)

Per il 2021 non è dovuta la prima rata dell'IMU, di cui all'art. 1, commi da 738 a 783 della L. 160/2019, relativa a:

- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Residenti all'estero che possiedono immobili in Italia (art. 1 comma 48 L. 178/2020)

Dal 2021 per un'unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata né concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti all'estero, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, l'IMU è dovuta al 50%.

Esenzione dalla I rata dell'IMU (art. 6-sexies D.L. 41/2021 convertito in L. 69 del 21/05/2021)

Per il 2021 non è dovuta la prima rata dell'IMU, di cui all'art. 1, commi da 738 a 783 della L. 160/2019, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi in possesso dei seguenti requisiti:

- essere titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario;

- non aver cessato l'attività alla data di entrata in vigore del D.L. 41/2021, né aver attivato la partita Iva successivamente a tale data;

- non essere enti pubblici di cui all'art. 74 e 162 bis del Tuir;

- essere titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del Tuir o soggetti con ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir o compensi di cui all'art. 54, comma 1, del Tuir non superiori a 10 milioni di euro nell'anno 2019;

- avere avuto un ammontare medio mensile del fatturato e del corrispettivo dell'anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

L'esenzione si applica comunque solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

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